La banca ricevuta la richiesta del proprio cliente non può opporre la negligenza grave del correntista, ma deve procedere all'immediato reintegro. In una successiva fase potrà essere instaurato dalla banca un giudizio per l'accertamento della colpa grave del correntista.
Ciò che rileva per la Corte di Giustizia Europea è il vizio del consenso: il correntista ha effettuato l'operazione non per sua autonoma volontà, ma a seguito di un raggiro posto in essere da un soggetto terzo in possesso dei suoi dati bancari.
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